Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre
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emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel
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Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, quelle di
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la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa
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precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
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diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.
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Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili
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abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attività esercitata, nonché quelle rese dalle
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all'attività dell'impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle società e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.
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nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle da lui emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro
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Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente
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riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1
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Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di
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, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31
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Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena
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a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 e per quelle esenti di cui al primo comma
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ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento.
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, per ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e delle fatture emesse, comprese quelle relative alle operazioni non
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risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c); e) l'ammontare, per
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imposte. Le registrazioni relative alle operazioni effettuate, come pure quelle relative agli acquisti, possono essere eseguite in registri separati o
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prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del
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pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2, per quelle di cui al n. 6 dello
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In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte
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) fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza
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di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della
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simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 17) le